Ex Hardi, il Tar annulla l’ordinanza del Comune: esterno utilizzabile a Monfalcone

Ex Hardi, il Tar annulla l’ordinanza del Comune: esterno utilizzabile a Monfalcone

La decisione

Ex Hardi, il Tar annulla l’ordinanza del Comune: esterno utilizzabile a Monfalcone

Di Ivan Bianchi • Pubblicato il 23 Mar 2024
Copertina per Ex Hardi, il Tar annulla l’ordinanza del Comune: esterno utilizzabile a Monfalcone

La sentenza si pronuncia sull’edificio del Centro islamico Baitus Salat, interno non agibile ma le attività esterne possono essere svolte. Citato il decreto del Consiglio di Stato sui Centri.

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La sentenza è stata pubblicata oggi dal TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia e firmata dal presidente Carlo Modica de Mohac: la sentenza, in forma semplificata, ha accolto il ricorso dell’Associazione Baitus Salat, relativa all’ordinanza del 7 dicembre 2023 con cui il Comune di Monfalcone ha inibito l’uso dell’area di pertinenza dell’edificio di via Primo Maggio, n. 103. In pratica, il provvedimento del Comune sull’ex Hardi, acquistato dal Centro, è stato dunque annullato.
Il giudice ha ritenuto insussistenti i motivi che avevano indotto il Comune a vietare l’utilizzo dell’area esterna ritenendo che non si tratti di area di cantiere, come aveva sostenuto l’Amministrazione Comunale.

Nella motivazione, il tribunale, nel condividere le prospettazioni dell’Associazione ricorrente, ha ritenuto «insussistenti i presupposti per inibire l’utilizzo dell’immobile nella sua interezza, anche alla luce della sua destinazione – nota al Comune – all’esercizio di diritti di rango primario quale la libertà di riunione, di associazione e di culto. Tali diritti, pur non godendo di incondizionata prevalenza sui contrapposti interessi pubblici (confrontando il decreto presidenziale n. 856/2024, emesso dal Consiglio di Stato su analoga vicenda), avrebbero giustificato un più attento bilanciamento delle rispettive posizioni».

Si legge, poi, come «l’Associazione lamenta (primo motivo) la compressione dei propri diritti costituzionali di riunione (art. 17 Cost.), associazione (art. 18 Cost.), libera professione del culto (art. 19), nonché l’illegittima limitazione delle facoltà di godimento dell’immobile, riconducibili al diritto di proprietà (art. 832 c.c.). A questo proposito rileva, in particolare (secondo motivo), l’insussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento inibitorio, non potendo riscontrarsi la carenza di “agibilità” con riferimento ad uno spazio esterno, né considerare “cantiere”, ai sensi del d.lgs. 81/2008, un’area non più interessata da lavori».

La stessa sentenza richiama anche la determina comunale del 7 maggio 2018 che «non si limita a disporre una temporanea sospensione dei lavori, nelle more di una loro riconduzione a conformità (come la precedente diffida prot. 7232/P del 12 febbraio 2018), ma ne vieta definitivamente l’esecuzione. Le opere di cui alla S.C.I.A. potranno, quindi, essere legittimamente realizzate dall’Associazione solo previa presentazione di un nuovo titolo edilizio. Non si comprende, pertanto, come il Comune possa ritenere tuttora “efficace” la S.C.I.A. del 17 gennaio 2018, nonostante ne abbia riscontrato la definitiva inidoneità a fungere da titolo abilitativo dell’intervento, per carenza dei presupposti di legge». Sulla questione Scia il Tar sottolinea come la stessa sarebbe già dovuta essere decaduta dopo tre anni.

In sostanza, il Tribunale ha accolto il ricorso «con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui inibisce l’accesso all’area esterna di pertinenza dell’immobile dell’Associazione ricorrente, ubicato in via 1° Maggio 103 a Monfalcone, e ne vieta l’utilizzo. Resta fermo, invece, il divieto di utilizzo dell’edificio, allo stato privo di certificato di agibilità», conclude la sentenza.

Sulla decisione del Tar, secca e sintetica è la nota del Comune che si è così espresso: «Di fronte alla decisione del TAR, che riguarda il profilo urbanistico della pertinenza esterna, il Comune di Monfalcone, considerando valide le proprie motivazioni, ritiene che ci siano le ragioni per presentare appello al provvedimento»


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