L'ORDINANZA
Doposcuola al Darus Salaam, la decisione del Tar: respinta l'istanza a Monfalcone

Soddisfazione del sindaco Cisint. La replica dell'avvocato Latorraca: «Il Comune non potrà che prendere formalmente atto dell'iscrizione al Runts».
Il Tribunale amministrativo regionale del Fvg ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Centro culturale islamico "Darus Salaam" di Monfalcone, che richiedeva la sospensione di una nuova ordinanza risalente allo scorso gennaio. Questo – a seguito delle verifiche effettuate dal servizio di polizia municipale - aveva inibito lo svolgimento delle attività di doposcuola che – secondo il Comune - «venivano svolte in un edificio adibito a funzioni commerciali e, quindi, non idoneo urbanisticamente a queste attività».
Risultano dunque accolte le ragioni dell’amministrazione comunale difesa dall’avvocato Teresa Billiani. A stabilirlo è l’ordinanza – pubblicata in data odierna - emessa a seguito della Camera di Consiglio dello scorso 23 maggio e firmata dal presidente Carlo Modica de Mohac.
«Ritenuto insussistenti sufficienti elementi di periculum in mora – si legge nell’ordinanza di annullamento “previa sospensione dell’efficacia” - perché sono rimaste indimostrate l’indisponibilità e l’inutilizzabilità di altri adeguati locali per l’esercizio delle attività del Centro ricorrente che, anzi, sembra poter contare, nelle more della decisione di merito, sulla piena disponibilità del limitrofo locale, sito in via Duca d’Aosta n. 28».
E ancora la Corte: «Rilevato che l’atto impugnato si fonda anche sull’inapplicabilità al Centro ricorrente della disciplina di favore stabilita per gli enti del Terzo settore, sull’unico rilievo della sua mancata iscrizione al Runts al momento dell’emissione dell’ordinanza». Soddisfazione per la notizia viene espressa, tramite una nota, dal sindaco Anna Maria Cisint. «Per la terza volta le pretese dei centri islamici cittadini e le richieste dell’avvocato Latorraca sono respinte dal Tar dimostrando la piena correttezza dell’azione che stiamo portando avanti per il rispetto della legalità, dell’incolumità pubblica e delle norme urbanistiche» commenta Cisint.
«Il tribunale amministrativo ha stabilito che il nostro operato non poteva determinare alcun grave pregiudizio a tali attività, smascherando anche l’inesistenza, al momento dell’adozione del provvedimento dell’iscrizione al registro nazionale del terzo settore – continua il primo cittadino - si tratta di un risultato che riveste un’importanza non solo locale tenuto conto del frequente emergere in tutta Italia di situazioni di centri islamici e di moschee che operano al di fuori della regolarità delle norme e rappresentano un rischio per la nostra sicurezza».
A commentare per conto dei ricorrenti quanto stabilito dal tribunale amministrativo, è l’avvocato difensore dei Centro, Vincenzo Latorraca. «Il Tar Friuli-Venezia Giulia, all’esito della Camera di Consiglio del 23 maggio, ha depositato l’ordinanza cautelare – spiega il legale - si tratta del ricorso avente ad oggetto l’ordinanza adottata dal Comune di Monfalcone, relativa all’unità di via Duca d’Aosta, 32».
«La pronuncia è nella sostanza favorevole all’associazione – afferma Latorraca - difatti, il Tar, pur non concedendo la misura cautelare non ravvisando il periculum, pone l’accento su un aspetto determinante. L’intervenuta iscrizione al RUNTS, come si legge nella parte motiva dell’ordinanza, “è circostanza sopravvenuta della quale il Comune non potrà che prendere formalmente atto in quanto senz’altro incidente sugli effetti del provvedimento impugnato”».
Il difensore dei Centri ricorda anche che «viene richiamato l’art. 71 d.lgs. n. 117/2017, ai sensi del quale i locali in cui si svolgono le attività istituzionali degli Enti del Terzo Settore - e, come ancora precisa il Tar, non già soltanto le loro sedi - “purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero … 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”».
Un’ulteriore puntualizzazione richiamata da Latorraca secondo il quale non c’è margine per altri dubbi, è la parte del decreto che recita: «l’atto impugnato - in quanto avente effetti inibitori permanenti - è, perciò solo, soggetto alla clausola rebus sic stantibus ed è quindi necessariamente sensibile alle sopravvenienze di fatto potenzialmente idonee a farne venir meno gli effetti». «Al definitivo -conclude l’avvocato -a fronte dell’icastica motivazione fornita dal Tar in merito all’iscrizione al Runts, resta la soddisfazione di Darus Salaam che, dunque, valuterà le opportune comunicazioni per lo svolgimento nei locali di proprietà delle attività associative».
Resta ora l'attesa sulla pronuncia del Tar nel merito della questione rivolta all'inibizione dell’attività di preghiera nei due locali (sede delle associazioni musulmane) che - secondo i dirigenti comunali - non sono utilizzati osservando la loro effettiva destinazione d'uso: commerciale e direzionale. La sentenza è attesa tra alcuni giorni.
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